Titoli Di Credito

Titoli di prestazione di denaro: Cambiali, Assegni, Buoni del tesoro, Titoli di rendita; Titoli rappresentativi di Merci; Diritti di varia natura.

I titoli di credito sono particolari documenti che offrono la possibilità di trasferire un credito da soggetto a soggetto con grande rapidità e semplicità di forma e con grande sicurezza per l'acquirente.

È da notare, a questo proposito, che un documento, in linea generale, rappresenta solo un mezzo di prova, cioè un mezzo per dimostrare l'esistenza di un diritto, fermo rimanendo, però, che il diritto può esistere anche senza il documento probatorio e che, eventualmente, può essere trasferito anche senza il trasferimento del documento. 

Così, ad esempio, se Tizio mi rilascia una ricevuta come prova del prestito che gli ho concesso, ciò non significa che l'esistenza del mio diritto sia subordinata a quella del documento: quando anche, ad esempio, dovessi perdere la ricevuta, non per questo cesserei di essere creditore di Tizio.

Il titolo di credito, invece, è un documento il cui legittimo possesso è necessario, ma d’altra parte è sufficiente, far valere il diritto in  esso indicato.

Per spiegarci meglio diremo che è un documento nel quale viene, per così dire, incorporato un diritto, di modo che essere legit­timi possessori del documento significa essere creditori della pre­stazione in esso indicata, così come trasferirlo ad altri significa trasferire il diritto in esso indicato.

Da ciò consegue, logicamente, che non si può esigere la pre­stazione (né il debitore è tenuto ad adempierla) se non dietro pre­sentazione del documento, né si può trasferire il diritto se non tra­sferendo il documento. 

Così, ad esempio, se Tizio mi ha rilasciato un pagherò cam­biario per 100 euro, io non potrò esigerne il pagamento se non dietro la sua presentazione; e se intendo trasferire a Caio questo mio credito non posso farlo se non girandogli la cambiale.

Dalla definizione sopra data, tuttavia, risulta anche che il legittimo possesso del titolo se, da una parte, è necessario, dall'al­tra però è sufficiente per l'esercizio del diritto incorporato.

Ciò significa che chiunque, in base alla legge di circolazione del titolo, appare esserne il legittimo possessore, ha senz'altro il diritto di esigere la prestazione in esso indicata.