Funzionamento della Cambiale

La Cambiale

Esaminiamo adesso, brevemente, qual'è il funzionamento di una cambiale, incominciando con il pagherò.
Essendo la cambiale un titolo all'ordine chi ha ricevuto un pagherò (il prenditore) può, intanto, utilizzarlo anche prima della scadenza trasferendolo ad altri mediante girata, e questi ad altri ancora, e cosi via. È da notare, però, che chi gira ad, altri una cambiale (girante) si rende responsabile del pagamento (obbligato di regresso) qualora non paghi l'obbligato principale (nel caso nostro, l'emittente).

Giunti alla scadenza, il prenditore o colui al quale la cambiale è pervenuta per girata (giratario) si rivolgerà all' emittente, presentando il pagherò e richiedendo il pagamento. Se questi non paga, il possessore della cambiale potrà agire legalmente non solo contro di lui direttamente, ma anche, in via di regresso, contro tutti i giranti, i quali, come abbiamo detto sopra, sono anch'essi responsabili per il pagamento.

Prima di agire contro questi ultimi, tuttavia, il possessore della cambiale dovrà esperire una formalità, cioè elevare il protesto, che è un atto con il quale, a mezzo di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (notaio, ufficiale giudiziario o, in mancanza, segretario comunale), fa constatare il mancato pagamento.

Si noti che, essendo la cambiale considerata dalla legge come un titolo esecutivo (cioè come un titolo che, al pari di una sentenza del giudice, dà diritto di iniziare un'esecuzione forzata), il possessore della cambiale può chiedere, in base alla cambiale stessa, di procedere senz'altro al pignoramento ed alla vendita dei beni dei suoi debitori.

Si aggiunga che talvolta, per maggiore sicurezza di chi riceve il pagherò, la firma dell'emittente (o di un girante) è avallata dalla firma di una terza persona (detta avallante), la quale garantisce il pagamento della cambiale da parte dell'emittente (o di un girante, detto avallato) divenendo così anch'essa un obbligato cambiario.

Per quanto riguarda la tratta, possiamo ripetere anche per essa quanto già abbiamo detto a proposito del pagherò circa la girata e circa l'avallo.

Ciò che vi ha di diverso sta nel fatto che nella tratta l'obbligato principale non è colui che spicca la tratta stessa, cioè che dà ordine di pagare (traente), bensì il trattario, cioè colui che riceve l'ordine; tale obbligo, però, sorge nel trattario solo se egli abbia accettato l'ordine stesso, apponendo la propria firma sulla cambiale.
Chi riceve una tratta, pertanto, può prima della scadenza, presentarla al trattario per l'accettazione e se costui la rifiuta può agire senz'altro contro gli obbligati di regresso, cioè il traente e gli eventuali giranti.

Se, invece, il trattario accetta la cambiale, egli si impegna a pagarla e diviene, come abbiamo detto, l'obbligato principale.

Giunti alla scadenza la tratta verrà presentata al trattario per il pagamento e se questi non paga, il possessore potrà agire legalmente:

a) direttamente contro lo stesso trattario, se questi aveva in precedenza accettato;

b) in via di regresso contro il traente e gli eventuali giranti, in ogni caso.

Si ricordi, però, che prima di agire in regresso contro il traente ed i giranti, sia per mancata accettazione, sia per mancato pagamento, il possessore della tratta deve elevare il protesto, e si ricordi anche quanto abbiamo detto parlando del pagherò a proposito del carattere esecutivo della cambiale.